Statuto
"Associazione Unione a Sinistra"
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
Art. 1- Denominazione
Art. 2 - Sede
Art. 3 - Durata
FINALITA'
Art. 4 - Finalità dell'associazione
Art. 5 - Attività dell'associazione
I SOCI
Art. 6 - I soci fondatori
Art. 7 - I soci ordinari e quelli sostenitori
Art. 8 - I soci onorari e il Presidente onorario
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 9 - Gli organi dell'associazione
Art. 10 - L'assemblea dei soci
Art. 11 - Il consiglio direttivo
Art. 12 - Il Coordinatore ed il Segretario
Art. 13 - Il Comitato dei Garanti
Art. 14 - Il Tesoriere
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E BILANCIO
Art. 15 - Patrimonio dell'associazione e bilancio
Art. 16 - Scioglimento
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
Articolo 1 - Denominazione
E' costituita l'associazione politica e culturale "Unione a Sinistra".
Articolo 2 - Sede
L'associazione ha sede in Genova, Via Cairoli 11/d.
L'associazione può aprire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'assemblea.
Articolo 3 - Durata
La durata dell'associazione è illimitata.
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FINALITA'
Articolo 4 - Finalità dell'associazione
"Unione a sinistra" è un'associazione politica e culturale, senza fini di lucro, che persegue la promozione dei valori di libertà, di uguaglianza, di solidarietà nella vita politica, civile, sociale e culturale.
In particolare si propone l'obiettivo di contribuire all'unità di tutte le forze politiche, civili e sociali che si richiamano ai valori della Sinistra e che attraverso i movimenti per la pace, per l'affermazione dei diritti civili, per la dignità del lavoro, per la pari dignità di genere, per la difesa dell'ambiente, propongono politiche alternative al neo-conservatorismo sul piano politico e al neoliberismo sul piano economico.
Articolo 5 - Attività dell'associazione
La "Carta d'intenti" dell'associazione "Unione a Sinistra" costituisce il documento politico-programmatico di riferimento per le attività associative.
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I SOCI
Articolo 6 - I soci fondatori
I soci fondatori dell'associazione provvedono ad eleggere, prima della riunione dell'Assemblea dei soci di cui all'art. 10, il Coordinatore, il Segretario dell'associazione, il Comitato dei garanti, il Tesoriere e il Consiglio Direttivo, le cui funzioni sono previste dagli articoli 11,12,13,14 del presente Statuto.
Sono soci fondatori dell'associazione "Unione a sinistra" le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo dell'associazione.
Saranno considerati "soci fondatori" oltre i Comparenti all'atto costitutivo coloro che aderiranno all'Associazione entro il 20 novembre 2006.
Articolo 7 - I soci ordinari e quelli sostenitori
Acquisiscono il titolo di soci ordinari coloro i quali chiedono di aderire all'associazione con domanda scritta, impegnandosi a rispettare lo Statuto e riconoscendosi nei valori della Carta d'Intenti dell'Associazione "Unione a Sinistra".
Il Consiglio Direttivo provvede entro 30 giorni dalla presentazione della domanda ad approvare o respingere la richiesta di adesione.
I soci ordinari partecipano alle attività dell'associazione e hanno diritto di parola e di voto nell'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.
I soci ordinari sono tenuti al regolare versamento della quota di adesione annuale, la cui entità sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo su proposta del tesoriere.
Sono considerati sostenitori, ma con gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, coloro che versano una quota maggiore stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8 - I soci onorari ed il Presidente onorario
Acquisiscono il titolo di soci onorari, mediante delibera del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea dei soci, coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o in campo politico, civile, culturale e sociale nello spirito della "Carta d'Intenti" dell'associazione. I soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.
Per le stesse motivazioni, legate agli alti meriti in campo politico, civile e culturale, il Consiglio Direttivo e/o l'Assemblea dei soci possono attribuire la carica di Presidente onorario dell'associazione.
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ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9 - Gli organi dell' associazione
Sono organi dell'associazione "Unione a sinistra": l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Coordinatore, il Segretario (che sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento), il Comitato dei garanti, il Tesoriere.
Articolo 10 - L'Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, discute le linee di indirizzo politico generale dell'associazione ed approva il bilancio preventivo e consuntivo.
L'Assemblea dei soci è convocata, almeno una volta all'anno, dal Coordinatore dell'associazione, che la presiede.
In assenza del Coordinatore l'Assemblea è presieduta dal Segretario o, in assenza anche di quest'ultimo, da persona eletta dall'Assemblea stessa.
La convocazione deve avvenire mediante avviso affisso nei locali della sede almeno 15 giorni prima dell'adunanza che può tenersi anche al di fuori della sede sociale, purchè nella Provincia di Genova.
L'Assemblea dei soci provvede, ogni tre anni, ad eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
La prima riunione dell'Assemblea dei soci dovrà essere convocata dal Coordinatore entro un anno dall'atto costitutivo dell'associazione.
L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei presenti anche per le modificazioni dello Statuto.
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Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea dei soci che ne determina anche il numero dei componenti e dura in carica tre anni.
Ne fanno parte di diritto il Coordinatore, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo politico ordinario dell'associazione ed esercita questa funzione nel rispetto delle linee politiche generali stabilite dall'Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Coordinatore, che ne dirige i lavori.
I membri del Consiglio Direttivo possono assumere, su indicazione del Coordinatore, specifici incarichi di lavoro nei vari campi di attività politica dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo elegge, ogni tre anni, nella prima riunione dopo la sua elezione, il Coordinatore, il Segretario, il Comitato dei garanti, il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. Esso viene convocato dal Coordinatore a mezzo affissione dell'avviso presso la sede di norma con tre giorni di anticipo, salvo diversa forma di convocazione che ne garantisca comunque la notizia della convocazione ai membri.
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Articolo 12 - Il Coordinatore ed il Segretario
Il Coordinatore rappresenta politicamente l'associazione e ne promuove gli orientamenti sulla base delle linee politiche determinate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo.
Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, secondo le modalità dello Statuto.
Può incaricare i membri del Consiglio Direttivo di specifiche responsabilità operative nei vari campi di attività politica dell'associazione.
Il mandato del Coordinatore dura tre anni e può essere rinnovato.
Il Segretario coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni il Coordinatore e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento esercitando le medesime funzioni di rappresentanza.
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Articolo 13 - Il Comitato dei Garanti
Il Comitato dei garanti è composto da cinque membri eletti dal Consiglio Direttivo ogni tre anni.
Il Comitato dei Garanti vigila sul rispetto dello Statuto e si esprime ufficialmente sulla corretta interpretazione delle regole statutarie.
Il Comitato dei Garanti può sanzionare i Soci non rispettosi delle regole dello Statuto o per indegnità con una pubblica diffida, con la sospensione o, nei casi di violazioni gravi o reiterate, con l'espulsione dall'Associazione.
Il Comitato dei Garanti si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato e presieduto dal membro più anziano.
Articolo 14 - Il Tesoriere
Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.
Il Tesoriere ha ogni potere per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, ne è il rappresentante legale e la rappresenta altresì di fronte i terzi ed in giudizio.
Ha inoltre le seguenti responsabilità esclusive: riscossione delle quote sociali e dei contributi pubblici e privati all'associazione; gestione delle spese; comunicazione di ogni forma di pubblicità ai sensi di legge relativa ai contributi ricevuti; tenuta dei libri e delle scritture contabili; svolgimento di ogni altro adempimento di natura amministrativa e fiscale.
Il Tesoriere ha la facoltà di acquistare ed alienare beni immobili e beni mobili anche registrati, richiedere finanziamenti, fidi e mutui, prestare garanzie anche reali, aprire e chiudere conti correnti bancari o postali, compiere operazioni bancarie di ogni tipo, emettere e riscuotere assegni, agire sui conti correnti nei limiti dei fidi concessi, rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.
Il Tesoriere relaziona periodicamente il Consiglio Direttivo sull'andamento dei conti e presenta annualmente all'Assemblea la relazione di bilancio.
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PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E BILANCIO
Articolo 15 - Patrimonio dell'associazione e bilancio
Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi degli associati, dai beni eventualmente acquistati a qualsiasi titolo, dagli eventuali fondi di riserva.
E' esclusa la responsabilità personale dei soci per costi suppletivi a copertura di eventuali passivi.
L'associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte soltanto sulla base del patrimonio sociale e delle deliberazioni adottate dagli organi statutariamente competenti.
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio è approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ed è consultabile pubblicamente.
Articolo 16 - Scioglimento
In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo decide sulla destinazione dell'eventuale residuo, da destinarsi ad altro ente con finalità analoghe o simili e comunque non a fini di lucro.
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